di Francesco Capogrossi Guarna -estratto da http://www.eutekne.info del 7 febbraio 2012
L’art. 28, comma 1 del DL n. 201/2011 ha modificato l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF, con decorrenza retroattiva già dall’anno d’imposta 2011, portandola all’1,23% rispetto al precedente 0,90%. Ai sensi del comma 2, tale percentuale, prevista dall’art. 6, comma 1 del DLgs. n. 68/2011, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
I sostituti d’imposta hanno tempo, dunque, sino al 28 febbraio 2012, per tener conto della variazione. Infatti, in sede di conguaglio (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73), qualora non lo avessero già fatto (ad es. nel mese di dicembre 2011), occorre calcolare l’addizionale incrementata dello 0,33% effettivamente dovuta sui redditi corrisposti a titolo di pensione, lavoro dipendente o rapporti assimilati (ad es. collaborazioni a progetto) corrisposti nel 2011. Il sostituto ha l’obbligo di effettuare il prelievo ratealmente a decorrere dal mese successivo a quello del conguaglio che, nel caso di specie, sarà di nove rate a partire dal mese di marzo sino al mese di novembre 2012, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro (qualora debba essere ancora elaborato l’ultimo cedolino paga ovvero per i rapporti cessati entro il mese di febbraio). In tale ultima ipotesi le annotazioni del CUD 2012 devono contenere l’informazione (codice AL) che gli importi indicati nel punto 6 (addizionale regionale) sono stati interamente trattenuti.
Qualora fosse già stato effettuato un precedente conguaglio, che ha tenuto conto delle vecchie percentuali di base delle addizionali regionali (0,9%), potrà esserne ricalcolato uno nuovo trattenendo e versando le differenze a rate entro i medesimi termini (novembre 2012). Se ciò non è possibile ovvero vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, senza aver applicato le novità in vigore, occorrerà annotare nel CUD 2012 l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO PF) per la differenza dovuta.
Diverso, invece, è l’impatto dell’aumento dell’addizionale all’1,23% per le indennità, i rimborsi e i compensi, nonché le collaborazioni amministrativo-gestionali erogate nell’anno 2011 dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche – ed altri soggetti non lucrativi – ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. Per tali fattispecie vale infatti il particolare sistema di tassazione agevolato previsto dall’art. 69, comma 2 del TUIR e dall’art. 25, comma 1 della L. n. 133/1999, che prevede: la non imponibilità dei compensi fino all’importo annuo di 7.500 euro, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta; per i compensi di importo annuo superiore a 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, sulla base dell’aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata dell’addizionale regionale “fissa” (0,9%, poi 1,23% per effetto del DL n. 201/2011); la ritenuta da operare passa quindi dal 23,9% al 24,23%; per i compensi di importo annuo eccedente