Con comunicazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria) la Banca d’Italia ha pubblicato il 23 aprile 2012 un documento riguardante “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art.6 comma 7 lett. B) del DLgs 231/2007. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”.
In particolare gli intermediari, per l’individuazione di operazioni sospette, possono avvalersi degli indicatori di cui all’art.41 del DLgs n. 231/2007. Tra questi, fra gli altri, sono indicati per i professionisti la costituzione e amministrazione di imprese, società, trust e enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili (DM Ministero Giustizia del 15 febbraio 2010).
Per facilitare la valutazione da parte degli intermediari di operatività riconducibili a fenomeni di evasione fiscale sono forniti appositi schemi operativi, contenuto applicabile anche ai professionisti.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione all’operatività inusuale che caratterizza alcuni settori: Attività di pulizia e manutenzione; Attività di consulenza e pubblicitarie; Settore dei materiali ferrosi, edile, autotrasporto e movimento terra, metalli preziosi; Mercato dei cosmetici; Commercio all’ingrosso di olio e grano; Scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; Commercio di autoveicoli, accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari).
Tra i settori è ricompreso anche quello delle opere d’arte.
Nelle ipotesi di cui agli schemi allegati al documento se ne evidenziano alcune, infine, che interessano gli enti senza scopo di lucro e precisamente:
– sull’operatività connessa con le frodi fiscali internazionali – sotto il profilo soggettivo – quella riguardante soggetti caratterizzati da strutture artificiosamente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l’individuazione del titolare effettivo, quali