Bollettini 2011 Agenzia per il Terzo Settore

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Sono pubblicati on-line (http://www.agenziaterzosettore.it) i bollettini informativi nn.1, 2 e 3 del 2011 contenenti gli Atti di indirizzo e i pareri rilasciati dell’Agenzia per il Terzo Settore in relazione a fattispecie meritevoli di approfondimenti interpretativi, alle proposte di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus su richiesta (anche preventiva) delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, alla devoluzione del patrimonio in caso di perdita di qualifica di Onlus (equivalendo detta ipotesi allo "scioglimento dell’ente ai fini fiscali" – cfr. Circ. Min.Finanze n.168/E del 26/6/1998)) ovvero per pareri richiesti da altre organizzazioni non profit per devolvere il proprio patrimonio residuo.
Tra le questioni di particolare rilievo sottoposte ad analisi vi è quella (con delibera n.252 del 15/7/2011) secondo cui l’ente beneficiario al 5 per mille non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima della erogazione delle somme a questo destinate, risulti aver cessato l’attività ovvero non svolgere più l’attività che dà diritto al beneficio,e questo a valere sugli esercizi finanziari 2006-2007-2008-2009 (cfr. art.11 commi 5 e 6 DPCM 23/4/2010). Su tale punto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n.56/E del 10/12/2010, paragrafo 2, individuando le ipotesi in cui è possibile procedere al recupero delle somme non più dovute.
Le valutazioni dell’Agenzia per il Terzo Settore si fondano sull’esame della natura stessa del contributo del 5 per mille (cfr. la Sentenza della Corte Costituzionale n.202/2007) e sugli effetti distorsivi (anche contenziosi) che possono conseguire ad una non legittima restituzione di somme in origine certe nell’an e nel quantum. In aggiunta, la tardiva erogazione da parte dello Stato (in media due anni, n.d.r.) degli importi spettanti pone sull’ente una "doppia ricaduta negativa sia in termini di difficoltà operativa…sia in relazione alla sua eventuale situazione patrimoniale di lungo periodo…". La questione, invece, secondo l’Agenzia per il Terzo Settore, andrebbe "valutata in relazione al momento di maturazione del credito vantato " nascendo tale diritto di credito in occasione della scelta operata dal contribuente, senza poter operare meccanismi retroattivi per il recupero delle somme, peraltro in alcuni casi già impegnate e utilizzate attraverso onerosi sistemi di "anticipazione" con finanziamenti bancari.
I bollettini informativi 2011, infine, riportano anche le delibere approvate dal Consiglio dell’Agenzia per il Terzo Settore su aspetti di carattere organizzativo e di funzionamento dell’ente nonché su tematiche che hanno formato oggetto della emanazione di Linee guida proprio nel corso dell’anno 2011.