Erogazioni liberali a partiti politici e ONLUS: aumento detrazione Irpef al 24 per cento dall’1/1/2013

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La Legge n.96/2012 ha previsto per il 2013 l’aumento dal 19 al 24 per cento della detraibilità dall’imposta lorda Irpef delle erogazioni liberali in denaro, per importi non superiori a limiti prestabiliti, effettuate da parte di persone fisiche in favore di partiti e movimenti politici nonché di ONLUS o altre iniziative gestite da enti individuati con DPCM. Per consentire la detrazione le erogazioni devono avvenire attraverso mezzi di pagamento e strumenti che ne consentano la tracciabilità ai fini del controllo.
Rimangono invariate le altre detrazioni per le persone fisiche, quelle per le società e gli altri soggetti all’Ires nonché le deduzioni dal reddito sia per le persone fisiche che giuridiche.

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Legge del 6 luglio 2012 n. 96 – Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012
Art. 7 comma 1
1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e’ sostituito dal seguente:
"1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale".
Art. 15 comma 3
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al