Il secondo principio contabile per gli enti non profit

Capogrossi GuarnaNon Profit Tax Corporate

di Francesco Capogrossi Guarna – da http://www.eutekne.info del 17 febbraio 2012
È stato pubblicato il secondo principio contabile per gli enti non profit sull’iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio. Il documento (in bozza), sottoposto a consultazione pubblica sino al 15 maggio 2012, è stato redatto dal Tavolo tecnico composto dall’Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).
Le linee guida, in particolare, mirano a definire un trattamento contabile di valori uniforme e comparabile per i bilanci degli enti senza scopo di lucro basati sulla competenza economica, prevedendo comunque, in alternativa, tecniche adeguate anche per chi utilizza un sistema di cassa.
Secondo il documento, la “liberalità” consiste in qualunque atto che abbia quali presupposti l’arricchimento del beneficiario, con la conseguente riduzione di ricchezza del donatore, e lo spirito effettivamente liberale di chi pone in essere l’azione in forma gratuita.
La causa del trasferimento risiede, dunque, nella volontà dell’erogante che intende sostenere in via principale le finalità primarie o di utilità sociale dell’ente.
Con riguardo alla rilevazione e valutazione, le liberalità – a prescindere dai vincoli o dalle altre condizioni restrittive – devono essere rilevate nel periodo in cui queste si ricevono ovvero in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle.
L’iscrizione avviene, per i beni (valori non monetari), alla voce corrispondente nell’attivo patrimoniale (ad esempio, immobilizzazioni immateriali o materiali) e, contestualmente, imputando nel rendiconto della gestione il relativo provento (classe 1).
I beni ricevuti quali liberalità non monetarie sono, poi, da rilevarsi:
– al “fair value”, quindi al valore di mercato, di scambio o altro che ne evidenzi i benefici economici per l’ente (supportati, se opportuno, da stima peritale);
– al valore catastale, in caso di beni immobili, solo in mancanza del fair value.
I beni immateriali devono comunque avere un valore economico effettivo, come ad esempio i brevetti, le opere d’ingegno, le concessioni o licenze, tutti meritevoli di adeguata valutazione e tutela giuridica.
Il principio contabile distingue, poi, il trattamento delle liberalità vincolate da quelle non vincolate.
Le prime sono iscritte nello Stato patrimoniale alla relativa voce e secondo i criteri di contabilizzazione per essa previsti.
La