Gli enti non commerciali associativi che fruiscono delle agevolazioni tributarie devono aggiornare i dati nel modello EAS e trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.
Tale obbligo non sussiste qualora siano variati i seguenti dati: proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, abituale o occasionale, punto 20; messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni e servizi, punto 21; ammontare medio (ultimi tre esercizi) delle entrate complessive, punto 23; numero di associati (ultimo esercizio), punto 24; ammontare di erogazioni liberali ricevute, punto 30; ammontare di contributi pubblici ricevuti, punto 31; organizzazione, numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi, punto 33.
Si pubblica di seguito l’articolo del dott. Francesco Capogrossi Guarna su Eutekne.info del 29 marzo 2016.
******Variazione mod_EAS_Eutekne_info 29_03_16.pdf