di Francesco Capogrossi Guarna (estratto dalla rivista Il Fisco n.32 pag.2-5268 del 05/09/2011 – Gruppo Wolters Kluwer)
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.38/E del 1° agosto 2011 fornisce chiarimenti e novità interpretative in relazione ad alcune fattispecie rilevanti ai fini della qualifica di ONLUS e delle agevolazioni spettanti. In particolare si tratta dei seguenti indirizzi:
1. Esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art.8 co.1 della L. n.266/91 anche prima dell’iscrizione dell’ente negli appositi registri (regionali o provinciali), con obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione;
2. Possibilità di costituire o partecipare ad ONLUS per gli enti “esclusi” dalla predetta qualifica ai sensi dell’art.10 comma 10 del Dlgs n.460/97 (enti pubblici e società commerciali) anche in presenza di una loro influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS, ovvero in caso di prevalenza numerica dei soci. Ciò tuttavia è precluso qualora si tratti di Organizzazioni non governative ONG di cui alla L. n.49/97;
3. Iscrivibilità del trust nell’Anagrafe delle ONLUS, sempreché si tratti di trust c.d. opachi (e non trasparenti) ovvero quelli senza beneficiari di reddito, la cui tassazione avverrà quindi direttamente in capo al soggetto giuridico. Quest’ultimo, fermo restando il soddisfacimento di tutti gli altri requisiti richiesti dall’art.10 del DLgs n.460/97, rimane infatti l’unico soggetto legittimato a usufruire del regime agevolativo fiscale (art.150 TUIR) essendovi una conicidenza tra l’ente che effettua l’attività solidaristica e il possessore del reddito derivante da quell’attività;
4. Ammissibilità per una ONLUS di detenere una partecipazione in una impresa sociale di cui al DLgs n.155/2006, essendo le rispettive normative di settore compatibili tra loro. Tale partecipazione, pertanto, non altera la natura solidaristica della ONLUS né comporta l’elusione circa il divieto di distribuzione di utili.