L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 113/E del 29 novembre 2011 risponde al Consiglio Nazionale Forense che ha chiesto di conoscere il trattamento tributario sia ai fini IRES che IVA:
Quesito 1) dei contributi erogati in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici;
Quesito 2) dei proventi conseguiti, nell’esercizio della propria attività, dagli organismi di mediazione di cui trattasi, derivanti dagli importi versati dai clienti che intendono avvalersi dell’istituto della mediazione (di seguito “parti”).
L’istante fa presente, in particolare, che gli organismi di mediazione in argomento possono essere istituiti dai singoli consigli degli ordini degli avvocati:
A) sia quali dipartimenti degli stessi consigli degli ordini;
B) sia quali enti autonomi rispetto ai singoli consigli degli ordini.
Le conclusioni cui perviene l’amministrazione finanziaria disattendono le aspettative contenute nella soluzione proposta dal Consiglio Forense secondo cui è indicato:
– nell’ipotesi sub A), che i contributi versati all’organismo di mediazione dal consiglio dell’ordine di appartenenza siano fiscalmente irrilevanti trattandosi di movimentazioni interne di denaro;
– nell’ipotesi sub B), che i contributi percepiti dagli organismi di mediazione di cui trattasi per l’esercizio della propria attività non costituiscano reddito imponibile ai fini IRES trattandosi di somme afferenti ad un’attività non commerciale.
Per il quesito 2), il Consiglio Nazionale Forense ritiene che gli importi versati dalle parti agli organismi di mediazione per la loro attività svolta siano, sia relativamente alla fattispecie sub A) che a quella sub B):
– esclusi da imposizione ai fini IRES ai sensi dell’art. 143, comma 1, del TUIR, qualora non eccedano i costi sostenuti per l’attività di mediazione;
– fuori del campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del DPR n.633/72, in quanto percepiti nell’esercizio di un’attività non avente natura commerciale.
L’Agenzia delle Entrate, invece, dopo approfondita analisi delle questioni riferibili alla categoria degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro (art.73 comma 1 lett. c del TUIR) afferma che sotto il profilo fiscale, l’attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’IVA, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, dell’art. 55 del TUIR e dell’art.